Lo Statuto

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ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: "InVita Un Sorriso-Clown Dottori ODV".
L’organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’organizzazione ha sede legale in via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar di Valpolicella (Verona).


ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.

ART. 3
(Durata)
La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 4
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.


ART. 6
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:
In riferimento all’art. 5 comma 1 della lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- servizio di clown terapia presso i reparti degli ospedali, delle case di cura, degli ambulatori medici, delle case di riposo per anziani, delle case di recupero motorio e delle comunità di disabili;
- azioni a sostegno di soggetti in difficoltà o in condizione di disagio attraverso attività di clown terapia;
- organizzare attività di sensibilizzazione e informazione sulle condizioni dei reparti degli ospedali, delle case di cura, degli ambulatori medici, delle case di riposo per anziani, delle case di recupero motorio e delle comunità di disabili;
- svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 7
(Ammissione)
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.


ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
esaminare i libri sociali e consultare i verbali, come stabilito nel regolamento interno
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della
quota associativa se prevista.
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dai suoi organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie;
- mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi e astenersi da
qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione. Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria
attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti dall’organo competente.


ART. 9
(Qualità di volontario)
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.


ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
d) per morte.
Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) dopo aver convocato e sentito le giustificazioni del socio, istanza di espulsione per gravi motivi (art. 24 c.c.), ratificata dall’Assemblea a votazione segreta nella prima riunione utile.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all’Assemblea. In tale eventualità l’efficacia del provvedimento, di cui al comma 1 paragrafo a) del presente articolo, è sospesa fino alla pronuncia di detto organo.
Il ricorso dovrà essere presentato, con le motivazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 90 giorni.


ART. 11
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo al superamento dei limiti di cui all’art. 30 dlgs 117/17
- Organo di revisione al superamento dei limiti di cui all’art. 31 dlgs 117/17
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.


ART. 12
(L’Assemblea)

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è’ l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’organizzazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in via definitiva l’esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno)
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati (gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione

ART. 16
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. I vari ruoli sono definiti nel regolamento interno.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs 117/17 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.
L’organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Organizzazione ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
a) convocare l’Assemblea;
b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;
c) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
d) dare esecuzione alle delibere Assembleari;
e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
f) ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
h) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
k) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
l) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
m) ratifica le domande di ammissione di nuovi soci;
n) redigere e proporre all’Assemblea le modifiche al regolamento interno;
o) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza
p) irrogare o proporre all’Assemblea le sanzioni disciplinari.

ART. 17
(Il Presidente)

Il presidente è eletto in seno all’organo di amministrazione.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 18
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.30 del D.Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
Il bilanciosociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all’art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.31 D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico, tenuto a cura dall’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri
organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti
preso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.


ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio,
previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 22
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)
1 - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

ART. 26
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 27
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione qualora fossero previsti.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

ART. 30
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 32
(Disposizioni finali)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

ART. 33
(Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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